Decreto legge n.39 – Bonus Fiscali

wp_1248540

Decreto-legge n° 39 entrato in vigore il 30 marzo 2024,  sulle agevolazioni fiscali, e recante, nel dettaglio, misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali.

Bonus edilizi e sconto in fattura: al comma 2 prevede un regime transitorio che consente di  beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura qualora:

  • risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34/2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34/2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo art. 119 e sono effettuati dai condomini;
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119;
  • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Per quanto riguarda il bonus relativo alle barriere architettoniche, è ancora possibile effettuare la cessione del credito o fruire dello sconto in fattura per le spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del provvedimento. Le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data solo per gli interventi per cui, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo e siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo (se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo).

Frodi nella cessione dei crediti ACE , trattasi di una deduzione, dal reddito imponibile netto, di un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal 2011. La finalità dell’agevolazione è quella di incentivare le imprese che si finanziano con capitale proprio. Il Decreto introduce misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti: riduce, in particolare, a una la possibilità di cessione ed estende la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione; amplia inoltre i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.