- 11 Novembre 2022
- Posted by: wp_1248540
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Le società benefit, la cui disciplina normativa è stata introdotta dall’articolo 1, commi 376-384, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. Legge di stabilità 2016), possono essere definite come quelle società che nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente, nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività socio-culturali. Il principale vantaggio per una società nel presentarsi come “società benefit” riguarda la sua immagine pubblica: infatti, chi si rapporta con una società benefit sa che, unitamente allo scopo di lucro, la stessa persegue in maniera non occasionale finalità di beneficio comune in modo trasparente. Oggi, le società benefit che operano in Italia sono 1400, non molte, il modello non ha avuto, ancora, grande successo in quanto i benefici fiscali non sono significativi ovverosia il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto la concessione, a titolo di de minimis, di un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di costituzione o trasformazione sostenute dalle società benefit (articolo 38-ter, comma 1). L’importo massimo utilizzabile in compensazione da ciascun beneficiario non può eccedere l’importo di 10 mila euro (articolo 38-ter, comma 2-bis).