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    Chi Siamo

    Lo Studio tributario Palumbo opera con competenza e dedizione da oltre 30 anni nel campo della consulenza aziendale. Titolare è la dr.ssa Maria Rosaria Palumbo, commercialista, esperta in consulenza tributaria, fiscale e societaria, programmazione finanziaria. Una professionista che mira a veicolare ad imprenditori, aziende ed enti un contributo tecnico di valore, non limitandosi ad offrire la sola consulenza qualificata ma proponendo percorsi formativi e di tutoraggio in qualità di Coach manager di settore che consentano una gestione più autonoma possibile dei processi aziendali integrati.
    Si affianca all’imprenditore come partner specialistico con supporti concreti e funzionali utili ad una virtuosa gestione manageriale del business.

    Domande Frequenti

    Dall’inizio del 2024, le imprese che realizzano investimenti nelle aree incluse nella Zes Unica Sud beneficiano di un incentivo fiscale sotto forma di credito d’imposta, in linea con i massimi previsti dalla Carta degli aiuti regionali 2022-2027. Le aliquote per le grandi imprese sono del 15% per l’Abruzzo, del 30% per Molise, Basilicata e Sardegna, e del 40% per Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, con un incremento di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 per le piccole. Questo incentivo può essere cumulato con altre agevolazioni, rispettando i limiti imposti dalla normativa europea. Non sono ammissibili le aziende in liquidazione o in condizioni simili, così come quelle dei settori esclusi dalla normativa. Il credito d’imposta Zes Unica si applica a spese in beni o investimenti immobiliari effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024, esclusivamente per l’acquisto o il leasing di immobili, terreni o beni strumentali destinati a strutture produttive. Con la nuova regolamentazione, il valore degli investimenti immobiliari non può eccedere il 50% del totale, con un investimento compreso tra 200mila euro e 100 milioni di euro. L’incentivo è fruibile solo in compensazione, non è soggetto al limite annuale di compensazione di €  250.000 euro. Inoltre, può essere rideterminato se i beni non sono operativi entro il secondo anno fiscale dall’acquisto o se vengono ceduti o non utilizzati come previsto entro cinque anni. Le agevolazioni verranno revocate se le imprese non mantengono l’attività nelle aree di investimento per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento.

    Il concordato preventivo è rivolto ai contribuenti possono accedere al concordato “i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità”. Per i forfetari il concordato è possibile soltanto per il 2024 in via sperimentale.   Ci sono una serie di esclusioni che vanno esaminate attentamente. Entro il 15 marzo di ogni anno l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti specifici programmi per l’acquisizione dei dati utili all’elaborazione della proposta di concordato, termine che per il 2024 sarà fissato al 15 giugno (in luogo del termine di metà aprile previsto dallo schema di decreto).Questo il primo passo per la definizione del concordato biennale per le partite IVA, la cui proposta sarà messa a punto dall’Agenzia delle Entrate sia tenuto conto dei dati dichiarati dal contribuente che di una specifica metodologia predisposta per le diverse attività economiche, anche tenuto conto degli andamenti economici e dei mercati, così come degli ulteriori dati a propria disposizione.

    Per i fabbricati collabenti , accatastati nella categoria catastale F/2 viene erratamente applicata la norma di cui all’art. 1, comma 741 della Legge 160/2019, che individua il presupposto del tributo e che stabilisce, tra l’altro, che per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale.  Col risoluzione 4/DF del 16 novembre 2023 il Ministero dell’Economia e delle Finanze  il fabbricato collabente, oltre a non essere tassabile ai  fini dell’I.M.U. come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito (in tema di I.C.I.: Cass., Sez. 5, 28 marzo 2019, n. 8620).

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